ISTITUTO ITALIANO DI ESPERANTO

STATUTO

Quello che segue è lo Statuto dell'Istituto Italiano di Esperanto approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria, aggiornato con le modifiche apportate dalla Assemblea Generale del 29/08/1989, dalla Assemblea Generale di Frascati (punto 5. dell'OdG) del 24/08/1998 e dalla Assemblea Generale di Casalecchio (cambio indirizzo, articolo 22) del 28/08/2000.

Art. 1

Costituzione e fini istituzionali

L'Istituto Italiano di Esperanto (I.I.E.), fondato il 20 aprile 1912 con la denominazione di "Cattedra Italiana di Esperanto", è legalmente costituito in Ente culturale autonomo che, senza scopo di lucro, cura e promuove lo studio e la diffusione della Lingua internazionale Esperanto in Italia. Esso favorisce, disciplina e controlla, dal punto di vista didattico e linguistico, l'insegnamento e le applicazioni dell'Esperanto, nel rispetto del Fundamento1 e delle direttive della Akademio2.

Art. 2

Fini specifici

L'I.I.E. si propone:

  1. di curare la promozione dell'insegnamento dell'Esperanto e di vigilare per la parte didattica i corsi di Esperanto che si tengono con la sua autorizzazione;
  2. di promuovere ed attuare, anche mediante specifiche iniziative, programmi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale docente, direttivo ed ispettivo delle Scuole italiane di ogni ordine e grado sui temi inerenti alle realtà e potenzialità didattico-educative dell'Esperanto, anche nel quadro delle problematiche relative alla comunicazione internazionale ed all'insegnamento delle lingue straniere;
  3. di rilasciare:
    • certificati di studio e diplomi di magistero a coloro che superano gli esami stabiliti dai regolamenti per i corsi di cui al punto a);
    • attestati di partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento culturale e professionale di cui al punto b);
  4. di promuovere le composizioni di lavori originali in Esperanto e la traduzione:
    • dall'Italiano in Esperanto di opere italiane tecniche e letterarie;
    • dall'Esperanto in Italiano di opere tecniche e letterarie;
  5. di favorire ogni attività che sia diretta al conseguimento dei fini specifici ed istituzionali, anche in collaborazione con la Federazione Esperantista Italiana (FEI) 3, nonché con altre Organizzazioni ed Enti.

Art. 3

Membri dell'I.I.E.: categorie, requisiti

I membri dell'Istituto appartengono alle seguenti categorie, in base ai requisiti di seguito indicati:

  1. membri docenti (con requisiti a, b, c, d);
  2. membri ordinari (con requisiti a, b, c).

Requisiti necessari:

  1. aver conseguito il diploma di magistero rilasciato dall'Istituto o un titolo equipollente;
  2. occuparsi notoriamente di Esperanto da tempo, con riconosciuta competenza;
  3. possedere titoli comprovanti la propria attività concreta e durevole nel campo culturale esperantista;
  4. possedere un titolo di abilitazione all'insegnamento nelle pubbliche scuole di qualsiasi ordine e grado.

Art. 4

Ammissione di nuovi membri

Per l'ammissione di nuovi membri si provvederà ogni anno da parte dell'Assemblea, su domanda degli interessati e su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno una Cattedra, previo giudizio positivo del Senato Accademico. Le proposte stesse dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Art. 5

Doveri dei membri

L'appartenenza all'Istituto fa obbligo della partecipazione effettiva e costante all'attività svolta dall'Ente. Il Consiglio Direttivo ogni triennio procede alla revisione dei ruoli e può deliberare la decadenza di quei membri che abbiano dato prova di continuo assenteismo per tre anni consecutivi.

Art. 6

Organi dell'Istituto

Gli Organi dell'Istituto sono:

  1. Assemblea Generale
  2. Consiglio Direttivo
  3. Revisori dei conti
  4. Collegio dei Probiviri
  5. Senato Accademico
  6. Cattedre di Esperanto

Art. 7

Convocazione e validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei membri dell'Istituto è convocata in via ordinaria una volta all'anno, preferibilmente in occasione e nella stessa sede del Congresso della FEI. In via straordinaria può venir convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, di 20 membri del Senato Accademico o di 5 Cattedre. L'invito all'Assemblea deve pervenire 30 giorni prima della data stabilita alle Cattedre, che ne informeranno immediatamente e per iscritto i membri. La riunione sarà valida in prima convocazione se saranno presenti la metà più uno dei membri, ed in seconda mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8

Compiti della Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è chiamata annualmente a deliberare sull'approvazione del resoconto morale e finanziario, e sugli argomenti sottoposti al suo esame.
Elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri, ed il Comitato Elettorale, formato da tre membri e due supplenti, che durerà in carica per tutto il triennio e fino all'espletamento delle successive elezioni.

Art. 9

Elezioni e liste di candidati

Alla scadenza di ogni triennio, o in ogni caso di dimissioni collettive del Direttivo, l'Assemblea Generale dei membri procederà alla elezione delle nuove cariche. Le proposte per le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto non meno di 10 giorni prima delle elezioni e potranno venire presentate da:

  1. Consiglio Direttivo uscente;
  2. Senato Accademico;
  3. Cattedre di Esperanto

Ogni lista proposta dovrà contenere non più di 4 nomi per il Consiglio, non più di 3 nomi per i Revisori dei conti e non più di 3 nomi per il Collegio dei Probiviri.
Il Comitato Elettorale, sulla scorta delle proposte pervenute, formerà una lista di candidati per il Consiglio, una per i Revisori ed una per i Probiviri.
Le votazioni - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - dovranno svolgersi a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea, indicando 2/3 dei candidati da eleggere per ciascuna lista. Il Comitato Elettorale procederà, al termine delle votazioni, alo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.

Art. 10

Consultazioni

Su proposta dell'Assemblea dei membri, del Senato Accademico e delle Cattedre, il Consiglio Direttivo può indire - per riconosciuti motivi - una consultazione su materia concernente l'attività dell'Istituto, modifiche allo Statuto od elezioni, a mezzo scheda inviata per posta. Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, stabilirà le modalità relative. Il Comitato Elettorale espleterà, anche per queste consultazioni, le relative funzioni.

Art. 11

Consiglio Direttivo, composizione e compiti

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un Segretario Tesoriere, da quattro Consiglieri, oltre al Direttore Generale dell'Istituto, eletto dal Senato Accademico tra i membri docenti. Dura in carica un triennio e può essere rieletto. Presiede al funzionamento dell'Istituto e ne indirizza l'attività, presenta annualmente all'Assemblea Generale il rendiconto finanziario e la relazione morale, della quale dopo l'approvazione, trasmette copia, per conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione ed alla FEI.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei conti, composizione e compiti

Il Collegio dei Revisori, costituito di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, controlla l'attività amministrativa dell'Istituto.

Art. 13

Collegio dei Probiviri, composizione e compiti

Il Collegio dei Probiviri, costituito di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, è l'organo competente per la soluzione di ogni vertenza che dovesse nascere per l'applicazione del presente Statuto e per eventuali provvedimenti, in special modo degli Artt. 5 e 20.

Art. 14

Senato Accademico, composizione e compiti

Il Senato Accademico è un organo consultivo, che collabora con il Direttore Generale, il quale è responsabile di tutta l'attività didattica. Ne fanno parte tutti i membri appartenenti, alla data di approvazione del presente Statuto, alle cessate categorie di Effettivi ed Effettivi Emeriti, contemplati dal precedente Statuto. Per suvvessive nomine, fino ad un massimo complessivo di 40, il Senato Accademico provvederà alla elezione di nuovi componenti scegliendoli nella classe dei membri docenti.

Art. 15

Cattedre di Esperanto, composizione e compiti

I membri dell'Istituto residenti in ogni provincia costituiscono la Cattedra provinciale di Esperanto; essi designano tra loro il Dirigente per la durata di 3 anni: l'incarico ha effetto con la approvazione del Direttore Generale. In casi di controversia, la decisione compete al Consiglio Direttivo dell'Istituto. Nelle province in cui mancano membri dell'Istituto, l'incarico di svolgere le funzioni relative è affidato dal Direttore Generale al Dirigente di altra provincia. La Cattedra funziona quale rappresentanza locale dell'Istituto. Il Dirigente, coadiuvato dagli altri membri ove del caso, cura l'applicazione delle direttive per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stabilite dal Consiglio, ed è particolarmente tenuto a mantenersi in stretta continuità di rapporti con il Direttore Generale, per quanto attiene l'attività didattica.

Art. 16

Assegnazione dei membri alle Cattedre

Tutti indistintamente i membri dell'Istituto dipenderanno, a seconda della località più vicina di residenza, di lavoro o di più facile contatto, da una Cattedra, che terrà aggiornati i relativi schedari.

Art. 17

Incarico di Docente

A persone che posseggono il diploma di Magistero rilasciato dall'Istituto, od altri titoli e requisiti riconosciuti equipollenti, può essere conferito dalla Cattedra l'incarico di Docente, previa segnalazione al Direttore Generale.

Art. 18

Patroni dell'Istituto

Il Patronato dell'Istituto è costituito da Enti e persone fisiche - ammessi a titolo d'onore e a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Istituto - che attestino la loro simpatia verso la cultura esperantista giovando in maniera notevole all'incremento dell'Istituto, sostenendolo finanziariamente, diffondendone la conoscenza, promuovendo l'adesione di nuovi patroni.

Art. 19

Fondi dell'Istituto

I fondi dell'Istituto sono costituiti dai contributi dei Patroni, dalle tasse dei corsi e da quelle di esame e di diploma stabilite dal Regolamento, nonché da eventuali offerte straordinarie di Enti e persone ed eventuali proventi d'attività editoriale.

Art. 20

Incompatibilità

Non è consentita l'appartenenza all'Istituto qualora sussista indegnità morale, o si manifesti atteggiamento contrario o comunque dannoso all'istituzione. Il provvedimento in merito è preso dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Scioglimento dell'Istituto

Scioglimento dell'Istituto: occorre l'approvazione di tre quarti dei suoi membri; in tal caso il patrimonio netto sarà trasferito ad Enti aventi lo scopo di diffondere la lingua Esperanto, esclusa ogni divisione tra i membri.

Art. 22

Sede dell'Istituto

Sede dell'Istituto: è presso il domicilio del Direttore. Attualmente: c/o Carl Bourlot, via Quarello 40, 10135 Torino - TO. La sede può essere cambiata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


Note

1) Fundamento: raccolta delle 16 regole grammaticali, del vocabolario universale e degli esercizi, sancita dal primo Congresso Universale (Boulogne-sur-Mer, Francia, 1905) quale fondamento della lingua Esperanto. [mostra]

2) Akademio: comitato internazionale che ha il compito di conservare e proteggere i principi fondamentali della lingua Esperanto e controllare la sua evoluzione. [mostra]

3) Federazione Esperantista Italiana (FEI, via Villoresi 38, 20143 Milano - MI): associazione sorta in Firenza il 21 marzo 1910 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 28 giugno 1936 n° 1720. Dal suo Statuto:
"Titolo 1, art. 1 (finalità) La FEI (...omissis...) riunisce ed organizza le persone e gli Enti che, volendo contribuire a facilitare le relazioni interpersonali e la cooperazione tra i popoli, si interessano alla diffusione, all'insegnamento ed all'uso della lingua internazionale esperanto, quale è definita dal «Fundamento de Esperanto» e dalle decisioni della «Akademio de Esperanto»;
art. 2 (modi operativi) La FEI: (...omissis...) b) promuove in tutti gli ambienti la conoscenza dell'esperanto, incoraggiandone l'uso e le applicazioni, per dare soluzione al problema linguistico internazionale; c) promuove corsi di lingua esperanto e collabora con l'Istituto Italiano di Esperanto per un efficace insegnamento;
art. 3 (autonomia) la FEI è un ente culturale autonomo, neutrale rispetto ad ideologie politiche e religiose; (...)" [mostra]